La legge di Bilancio per il 2019 (art. 1, c. 260 della L. 145/2018), approvata in via definitiva successivamente alla data di pubblicazione della circolare Inps relativa ai rinnovi 2019, ha introdotto una nuova disciplina per quanto riguarda la perequazione automatica delle pensioni, rimodulata su sette fasce e con percentuali di indicizzazione via via decrescenti all’aumentare degli importi complessivi degli assegni pensionistici. Il nuovo sistema di rivalutazione per fasce riduce tutte le prestazioni di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps.
Ricordiamo che la percentuale di variazione per l’anno 2019 è determinata in via previsionale nella misura pari a + 1,1%, salvo conguaglio da effettuarsi il prossimo anno. Per quanto riguarda invece il valore definitivo dell’indicizzazione delle pensioni per l’anno 2018, è stato confermato il valore dell’1,1%: conseguentemente nessun conguaglio è stato effettuato dall’Inps rispetto a quanto corrisposto lo scorso anno (vedi nostra circolare n. 253 del 28 novembre 2018).
Viceversa, tenuto conto dei tempi necessari all’attivazione delle nuove procedure da parte dell’Inps, gli incrementi per il 2019 subiranno delle variazioni e conseguentemente partiranno anche i relativi conguagli – presumibilmente dal mese di marzo – con la trattenuta sulla pensione di quanto erogato in più dal mese di gennaio in poi.
Di seguito riportiamo gli importi dei trattamenti previdenziali ed assistenziali per il 2019, così rivalutati:
Trattamento Minimo INPS pensioni lavoratori dipendenti ed autonomi ed incrementi:
v Trattamento minimo= € 513,01 (pari ad un importo annuo di € 6.669,13);
v Trattamento minimo con incremento di cui all’art. 5, c.5 della L. n. 127/2007 = € 649,45.
Pensioni superiori al Trattamento Minimo Inps
Come abbiamo anticipato, in base alla nuova disciplina introdotta dalla art. 1, c.260 della l.145/2018 (Legge di Bilancio per il 2019), l’adeguamento è riconosciuto per fasce di importo complessivo dei trattamenti pensionistici al lordo, di cui il soggetto è titolare – c.d. cumulo perequativo, di cui all’ art. 34 della l. 448/1998 – rispettivamente nella misura del:
– 100% per trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il minimo Inps (da € 0 a € 1.522,26. Le pensioni di importo fino a € 1.522,26 avranno un incremento pari a € 16,74. Inoltre essendo prevista la norma di salvaguardia la rivalutazione spetta fino a concorrenza del predetto limite maggiorato, ossia, fino ad € 1.539;
– 97%~(= 1,067% dell’1,1%) per trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il minimo Inps e pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo (da € 1.522,27 a € 2.029,68). Per la norma di salvaguardia la rivalutazione spetta fino a concorrenza del predetto limite maggiorato, ossia, fino a € 2.051,33;
– 77%~(= 0,847% dell’1,1%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il minimo Inps e pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo (da € 2.029,69 a € 2.537,10). Per la norma di salvaguardia la rivalutazione spetta fino a concorrenza del predetto limite maggiorato, ossia, fino a € 2.558,58;
– 52%~(= 0,572% dell’1,1%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il minimo Inps e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo (da € 2.537,11 a € 3.044,52). Per la norma di salvaguardia la rivalutazione spetta fino a concorrenza del predetto limite maggiorato, ossia, fino a € 3.061,93;
– 47%~(= 0,517% dell’1,1%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il minimo Inps e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo (da € 3.044,53 a € 4.059,36.). Per la norma di salvaguardia la rivalutazione spetta fino a concorrenza del predetto limite maggiorato, ossia, fino a € 4.080,34;
– 45%~(= 0,495%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il minimo Inps e pari o inferiori a 9 volte il trattamento minimo (da € 4.059,36 a € 4.566,79). Per la norma di salvaguardia la rivalutazione spetta fino a concorrenza del predetto limite maggiorato, ossia, fino a € 4.589,38;
– 40%~(= 0,440%) per i trattamenti superiori a 9 volte il trattamento minimo Inps (dai € 4.566,80 in su).
Trattamenti assistenziali
v Pensione sociale = € 377,44 (corrispondenti ad un importo annuo di € 4.906,72)
v Assegno sociale = € 457,99 (corrispondenti ad un importo annuo di € 5.953,87)
v Assegni vitalizi = € 292,43 (corrispondenti ad un importo annuo di € 3.801,59)
v Invalidità civile parziale = € 285,66 (con limite di reddito personale di € 4.906,72)
v Invalidità civile totale = € 285,66 (con limite di reddito personale di € 16.814,34)
v Indennità di accompagnamento = € 517,84.
Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale
Il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell’assegno sociale nonché dell’assegno sostitutivo della pensione di invalidità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato agli incrementi della speranza di vita (art. 18, c. 4 della l. 111/2011).
Dal 1° gennaio 2019, il requisito anagrafico è pari a 67 anni.
Per i titolari di assegno sociale sostitutivo il limite reddituale personale è pari ad € 16.814, 34 (per gli invalidi totali) o pari ad € 4.906,72 (per gli invalidi parziali).
Importo aggiuntivo (art. 70, cc. aa 7 a 10, L. 388/2000)
L’importo aggiuntivo è attribuito nella misura di € 154,94 ed è riconosciuto in presenza di un reddito personale IRPEF che non superi i € 9.894,69, se il pensionato è solo, oppure di un reddito IRPEF di € 19.789,38, se il pensionato è coniugato.
Pensioni con Indennità Integrativa Speciale
L’indicizzazione è calcolata separatamente sull’indennità e sulla pensione.
L’importo della I.I.S. nel 2018 è pari a € 785,62, mentre la tredicesima mensilità è pari a € 765,62.
Cumulo delle pensioni ai superstiti con redditi del beneficiario (tab. F della legge 335/95)
La legge n. 335/95 stabilisce la riduzione della percentuale di reversibilità in presenza di determinati limiti reddituali del superstite, anch’essi adeguati a partire dal prossimo anno e di seguito riportati:
• – fino ad € 20.007,39 per cui non è prevista alcuna riduzione;
• – oltre € 20.007,39 e fino a € 26.676,52 per cui è prevista la riduzione del 25%;
• – oltre € 26.676,52 e fino a € 33.345,65 per cui è prevista la riduzione del 40%;
• – oltre € 33.345,65 per cui è prevista la riduzione del 50%.
Somma aggiuntiva, di cui all’art. 1, c. 1 della legge 127/07
v I limiti di reddito entro una volta e mezzo il trattamento minimo Inps, per il diritto alla Somma Aggiuntiva (cd. Quattordicesima mensilità), nel 2019 sono rispettivamente di:
1 € 10.003,70, limite di reddito entro cui la somma aggiuntiva spetta per intero;
2 €10.440,50, limite di reddito corrispondente alla prima fascia di contribuzione;
3 € 10.549,70, limite di reddito entro cui la somma aggiuntiva spetta per intero;
4 € 10.658,90, limite di reddito corrispondente alla prima fascia di contribuzione.
v I limiti di reddito entro una volta e mezzo e due volte il trattamento minimo Inps, per il diritto alla Somma Aggiuntiva, sono rispettivamente:
1 € 13.338,26, limite di reddito entro cui la somma aggiuntiva spetta per intero;
2 € 13.674,26, limite di reddito corrispondente alla prima fascia di contribuzione;
3 € 13.758,62, limite di reddito corrispondente alla seconda fascia di contribuzione;
4 € 13.842,26, limite di reddito corrispondente alla terza fascia di contribuzione.