Il 30 gennaio scorso – anche a seguito di nostre pressioni riferite, in particolare, all’errore di rivalutazione in fase di rinnovo che ha interessato circa 100.000 pensioni (fonte INPS) – si è tenuto, su proposta dell’Istituto, l’incontro con la Direzione Centrale Pensioni Inps per trattare i seguenti argomenti all’ordine del giorno:
• Rivalutazione importi delle pensioni ai sensi della sentenza n. 70 del 2015 (cosiddetto bonus Poletti): ripristino degli importi corretti sul rateo di febbraio per i casi con anomalia;
• Conguagli fiscali anno 2019: Irpef, addizionali regionali e comunali;
• Assistenza fiscale:
o consuntivo attività 2019;
o novità attività 2020.
Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, i dirigenti della Direzione Centrale Pensioni ci hanno comunicato che con il rateo di febbraio 2020 i trattamenti pensionistici interessati dall’errore (trattamenti erroneamente decurtati della quota di pensione relativa all’incremento derivante dall’applicazione della sentenza n. 70/2015) sono stati riportati all’importo spettante e sono state restituite le somme impropriamente trattenute nel mese di gennaio 2020, riferite al 2019.
Nel cedolino di febbraio 2020, dunque, vi è indicato l’importo:
• lordo mensile della pensione correttamente rivalutata;
• del conguaglio per arretrati spettanti al pensionato, costituito dalla somma del debito erroneamente calcolato per l’anno 2019 (importo che l’INPS aveva predisposto di recuperare con due rate nelle mensilità di gennaio e febbraio e che in tal modo viene restituito al pensionato) e dalla differenza tra l’importo corretto della pensione (rateo di febbraio) con quello errato erogato a gennaio;
• della seconda rata di conguaglio a debito (inclusa, come specificato nel punto precedente nel conguaglio a credito);
• del conguaglio IRPEF a debito, correlato all’importo corretto della mensilità di gennaio;
• IRPEF a debito da conguaglio arretrati, pari importo derivante dall’applicazione dell’aliquota a tassazione separata all’importo del conguaglio arretrati.
L’INPS ci ha specificato che l’importo IRPEF da conguaglio arretrati (considerato che dalle verifiche di alcuni cedolini risulta calcolata anche sulle somme di pensione riferite a gennaio 2020) sarà conguagliata con il rateo di marzo.
Altra precisazione fatta dall’Istituto è che le somme erroneamente calcolate a debito, riferite all’anno 2019 (recuperate e poi restituite nei ratei di pensione di gennaio e febbraio 2020 ed assoggettate a tassazione separata) non saranno comprese nella CU del 2020 redditi 2019.
Abbiamo evidenziato e ribadito all’INPS che in situazioni come queste (e non solo) sarebbe doveroso da parte dell’Istituto comunicare ai soggetti interessati le problematiche verificatesi ed informare gli stessi delle eventuali operazioni individuate per la loro soluzione.
L’Istituto consapevole del problema della carenza di comunicazioni e di informazioni ci ha anticipato che pubblicherà sulle NEWS del portale INPS una pagina specifica per informare adeguatamente i pensionati ogni qual volta si verificheranno delle variazioni o anomalie che interessano un numero considerevole di pensionati.
A seguito di tale impegno, nella giornata di ieri l’INPS ha pubblicato sul sito istituzionale (link: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53369) dopo averci preventivamente informati, la notizia con cui vengono chiariti i contenuti del cedolino di pensione di febbraio 2020. In allegato inviamo il file della notizia ricevuto dall’INPS prima della sua pubblicazione.
Per quanto riguarda le operazioni di conguaglio fiscale 2019 sulle prestazioni pensionistiche, l’INPS ci ha comunicato che stante l’attuale normativa procederà, in qualità di sostituto d’imposta, secondo le seguenti modalità.
Per i redditi di pensione annui di importo inferiore a 18.000 euro e con debiti superiori a 100 euro procederà ad applicare automaticamente il debito d’imposta sulle pensioni in pagamento a partire dalla rata del mese di marzo, con rate di pari importo, fino all’effettivo saldo (in caso di debito d’imposta inferiore a 100 euro il recupero sarà effettuato sul rateo di pensione di marzo).
Diversamente, per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro, il debito d’imposta sarà applicato sulle pensioni in pagamento, a partire dal mese di marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte risultano superiori alla capienza. Qualora, nonostante l’azzeramento della prestazione del mese di marzo, risulti un ulteriore debito, tale debito sarà trattenuto sui ratei di pensione in pagamento nei mesi successivi fino al definitivo saldo.
Con riferimento all’assistenza fiscale, consuntivo attività 2019, l’INPS ci ha informato di aver inviato agli interessati – circa 7 milioni e 500 mila contribuenti (titolari di pensione, di disoccupazione, di altre prestazioni temporanee, dipendenti) – la comunicazione che sono tenuti a versare il debito d’imposta residuo in unica soluzione con modello F24.
In materia di assistenza fiscale l’Istituto ci ha, infine, informato che per il 2020 ci sono delle novità che prevedono un canale diretto tra INPS e Agenzia delle Entrate. A breve sul sito dell’INPS sarà pubblicato uno specifico manuale per gli intermediari.
Con il rateo di pensione di aprile 2020 è previsto il cosiddetto rinnovo bis delle pensioni. Si tratta delle pensioni di importo complessivo compreso tra tre e quattro volte il minimo che, per effetto della legge di bilancio per l’anno 2020, saranno rivalutate nella misura del 100% della percentuale di rivalutazione delle pensioni per il 2020.
Tale percentuale di rivalutazione – con decreto del 15 novembre 2019, del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia – è stata determinata in misura provvisoria dello 0,4%. Pertanto, dal mese di aprile i trattamenti d’importo complessivo compreso tra tre e quattro volte il minimo, già rivalutati dal 1° gennaio 2020 nella misura dello 0,388% (97% dello 0,4%), saranno posti in pagamento rivalutati nella misura dello 0,4% (differenza variabile da circa 0,18 a 0,24 euro lordi mensili).
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, abbiamo sollevato all’INPS il problema della tassazione degli arretrati ai titolari di pensioni basse che non fruiscono in misura intera delle detrazioni fiscali negli anni cui si riferiscono gli arretrati.
Infatti, in caso di pagamento di somme arretrate di pensione l’INPS assoggetta tali somme a tassazione separata applicando l’aliquota minima del 23%, senza sottrarre le eventuali detrazioni fiscali spettanti.
Al fine di evitare al pensionato il successivo ricorso all’Agenzia delle Entrate per ottenere il rimborso dell’IRPEF pagata e non dovuta abbiamo chiesto all’INPS di individuare una procedura che consenta all’Istituto stesso, in qualità di sostituto, di tenere conto, all’atto della liquidazione degli arretrati, delle detrazioni ancora spettanti al pensionato per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono.
L’Istituto si è detto disponibile a trovare una soluzione per risolvere positivamente la problematica.
Da ultimo, lamentando l’ingiustificato ritardo, abbiamo chiesto all’INPS notizie relative al ricalcolo dei trattamenti pensionistici liquidati in favore dei dipendenti pubblici con decorrenza compresa tra il 2016 e 2018 (periodo interessato dal rinnovo contrattuale del 2018).
Sul punto, l’istituto si è impegnato a fare una verifica e darci, quindi riscontro.
Un caro saluto,
I Segretari nazionali
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