Quota 100: ultime novità

L’INAS comunica :
Quota 100, sperimentale tra il 2019 e il 2021, spetta agli iscritti alle seguenti gestioni previdenziali obbligatorie gestite dall’Inps:
• assicurazione generale obbligatoria (Fondo pensione lavoratori dipendenti e gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e gestione separata;
• forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria (ex Inpdap, ex Ipost, ex Ferrovie);
• forme sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria (ex Enpals, ex fondi speciali Inps).
Per andare in pensione anticipata con quota 100 è necessario avere:
• almeno 62 anni di età;
• anzianità contributiva pari ad almeno 38 anni.
Se si è iscritti a più gestioni previdenziali e non si ha la pensione da una di queste, l’anzianità contributiva per quota 100 si può raggiungere anche col cumulo gratuito, sommando cioè i contributi maturati nelle varie gestioni.

Leggi tutto:
http://www.inas.it/contenuti.php?idcontenuti=1663




Reddito di cittadinanza: si potrà richiedere da marzo

Il CAF CISL comunica :
Cos’è
Il Reddito di Cittadinanza è un sussidio destinato alla fascia di popolazione che si trova sotto la soglia della povertà assoluta, che in base alla definizione dell’Istat ha a disposizione meno di 780 euro al mese. Il reddito di cittadinanza, e la pensione di cittadinanza destinata agli over 65, sono integrazioni al reddito per raggiungere questa soglia. Una somma integrativa sarà riconosciuta alle famiglie che hanno al loro interno una persona diversamente abile.

Leggi : Requisiti, come funziona, esempi di calcolo ecc
https://www.cafcisl.it/schede-448-reddito_di_cittadinanza_si_potra_richiedere_da_marzo




Reddito di Cittadinanza 2019

La FNP Nazionale ha pubblicato una sintesi della normativa relativa al reddito di cittadinanza.

Il 17 gennaio scorso, dopo numerose modifiche alla bozza della Legge di Bilancio, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge relativo al Reddito di Cittadinanza. Saranno circa 1,7 milioni le famiglie beneficiarie di questa misura, tra cui 250 mila nuclei familiari con componenti disabili. Il reddito e le pensioni di cittadinanza dovrebbero raggiungere in totale quasi 5 milioni di persone. Secondo il programma di governo, ai beneficiari verranno distribuiti circa 7 miliardi di euro nei nove mesi di applicazione del 2019 (aprile-dicembre), a febbraio sarà pronto il sito internet che informerà i cittadini della documentazione necessaria per richiedere il sussidio, a marzo il sito sarà pronto per ricevere le domande e dal mese di aprile si inizierà ad erogare il Reddito di Cittadinanza sulle card elettroniche.
I requisiti per riceverlo
Cittadini italiani o europei ed extracomunitari in regola e con permesso di lungo soggiorno, potranno richiedere di ottenere il beneficio, a patto che siano residenti in Italia da almeno 10 anni.
Il sussidio andrà al nucleo familiare oppure al single, a seconda di alcuni requisiti economici.
Sarà, infatti, necessario possedere un Isee massimo di 9.360 euro e un reddito familiare inferiore alla soglia di 6.000 euro annui per un single (9.360 euro se in affitto) incrementata secondo una scala di equivalenza per le famiglie (0,4 per ogni componente maggiorenne e 0,2 per ogni minore con un massimo di 2,1, quindi 12.600 euro).~
Sale a 20.000 euro se in famiglia è presente una persona disabile.
Il patrimonio immobiliare, esclusa la prima casa, non dovrà superare i 30.000 euro l’anno.
Il patrimonio mobiliare (cioè conti in banca, libretti di deposito o titoli) non deve essere superiore a 6.000 euro accresciuto di 2.000 euro per ogni componente della famiglia (fino a un massimo di 10.000), aumentato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo.
A questi massimali si aggiungono poi 5.000 euro per ogni componente della famiglia con disabilità. I nuclei familiari con persone con disabilità che beneficeranno di un’integrazione dovrebbero essere 255.000.
L’importo del beneficio
È previsto che il sussidio arrivi a un massimo di 780 euro mensili: di questi, il reddito massimo è di 500 euro a nucleo (6.000 all’anno), più eventuali 280 euro per chi vive in affitto o 150 per chi paga un mutuo.
Il beneficio, in ogni caso, è un’integrazione al reddito, quindi, se si dispone già di un importo si riceverà un assegno pari alla differenza (300 euro nel caso di un single con reddito di 200, ad esempio).
Per le famiglie l’importo può aumentare in base al numero dei componenti: una famiglia composta da due adulti e tre figli (due minorenni) riceverà, ad esempio, 1.300 euro.
La pensione di cittadinanza, invece, è destinata ai nuclei composti esclusivamente da una o più persone con più di 65 anni e un reddito familiare inferiore a 7.560 euro annui. Sarà pari, nel caso di massimo beneficio, a 780 euro se il pensionato vive da solo e a 1.032 euro per un nucleo familiare.
Le offerte lavorative
I beneficiari del reddito maggiorenni dovranno sottoscrivere un patto per il lavoro o un patto per la formazione, aderendo a un percorso personalizzato di inserimento lavorativo e inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, completamento degli studi e reinserimento professionale.
Si riceveranno tre offerte di lavoro durante la fruizione del sostegno: nei primi sei mesi, sarà considerata “congrua” un’offerta entro 100 chilometri dalla residenza, tra il sesto e il 12° mese entro 250 km ed oltre il 18° mese (quindi dopo il rinnovo del reddito) ovunque in Italia, a meno che in famiglia non ci siano minori o disabili. In quest’ultimo caso si continuerà a ricevere il beneficio per tre mesi.
Come richiedere il reddito
Per richiedere il reddito sarà possibile accedere ad un sito internet apposito, oppure tramite il CAF. Dopo le verifiche dell’Inps il reddito sarà erogato con una normalissima carta elettronica di Poste italiane. Dopo l’accesso al programma, entro 30 giorni, si sarà contattati dai soggetti attuatori.
Il reddito per le imprese
Le aziende che assumono un beneficiario a tempo pieno e indeterminato, senza licenziarlo senza giusta causa o giustificato motivo per 2 anni, riceveranno l’importo percepito dal neo-assunto per i mesi rimanenti fino alla fine del ciclo di 18 mesi (o comunque per un minimo di cinque mesi). Per donne e disoccupati da lungo tempo, all’impresa viene corrisposta una mensilità extra. Le aziende percepiscono invece metà dell’importo (sempre fino a fine ciclo) nel caso in cui il beneficiario usufruisca di un corso di formazione per l’impiego o dell’ausilio delle agenzie per il lavoro (a cui andrà il restante 50%). Le agevolazioni sono concesse a patto che l’impresa aumenti il numero di dipendenti. Inoltre, per i beneficiari che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale è riconosciuto un sostegno aggiuntivo fino a 6 mensilità.
Chi sarà escluso dal reddito
Sarà escluso dal reddito di cittadinanza chi non sottoscrive il patto per il Lavoro e per l’Inclusione Sociale, chi non partecipa alle iniziative formative o non presenta una giustificazione, chi non aderisce ai progetti utili per la comunità predisposti dai Comuni, chi rifiuta la terza offerta congrua, chi non aggiorna le autorità competenti sulle variazioni del proprio reddito e chi fornisce dati falsi. In quest’ultimo caso, il decreto prevede una norma “anti furbi” che punisce chi fornisce “dati o notizie non rispondenti al vero” con pene dai 3 ai 6 anni di carcere. Infine, chi non spenderà entro il mese i soldi con la card li perderà.
Pur condividendo la necessità di adottare uno strumento di contrasto della povertà, permangono ancora dei dubbi riguardo alla possibilità di realizzare e concretizzare pienamente il reddito di cittadinanza. Pensiamo solamente alla mancata sistematizzazione dei centri per l’impiego in tutta Italia che dovrebbero rappresentare un elemento fondamentale e imprescindibile per il funzionamento di questa misura di sostegno. Così come permangono dei dubbi sul fatto che il reddito di cittadinanza favorirà la creazione di posti di lavoro. I prossimi mesi saranno quindi decisivi per valutare l’impatto di questa nuova misura.
In allegato il link del testo definitivo del Decreto Legge sul Reddito di Cittadinanza:
https://www.lavoroediritti.com/wp-content/files/testo-decreto-legge-reddito-cittadinanza-quota-100.pdf




Indicizzazione trattamenti pensionistici ed assistenziali INPS 2019

La legge di Bilancio per il 2019 (art. 1, c. 260 della L. 145/2018), approvata in via definitiva successivamente alla data di pubblicazione della circolare Inps relativa ai rinnovi 2019, ha introdotto una nuova disciplina per quanto riguarda la perequazione automatica delle pensioni, rimodulata su sette fasce e con percentuali di indicizzazione via via decrescenti all’aumentare degli importi complessivi degli assegni pensionistici. Il nuovo sistema di rivalutazione per fasce riduce tutte le prestazioni di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps.
Ricordiamo che la percentuale di variazione per l’anno 2019 è determinata in via previsionale nella misura pari a + 1,1%, salvo conguaglio da effettuarsi il prossimo anno. Per quanto riguarda invece il valore definitivo dell’indicizzazione delle pensioni per l’anno 2018, è stato confermato il valore dell’1,1%: conseguentemente nessun conguaglio è stato effettuato dall’Inps rispetto a quanto corrisposto lo scorso anno (vedi nostra circolare n. 253 del 28 novembre 2018).
Viceversa, tenuto conto dei tempi necessari all’attivazione delle nuove procedure da parte dell’Inps, gli incrementi per il 2019 subiranno delle variazioni e conseguentemente partiranno anche i relativi conguagli – presumibilmente dal mese di marzo – con la trattenuta sulla pensione di quanto erogato in più dal mese di gennaio in poi.
Di seguito riportiamo gli importi dei trattamenti previdenziali ed assistenziali per il 2019, così rivalutati:
Trattamento Minimo INPS pensioni lavoratori dipendenti ed autonomi ed incrementi:
v Trattamento minimo= € 513,01 (pari ad un importo annuo di € 6.669,13);
v Trattamento minimo con incremento di cui all’art. 5, c.5 della L. n. 127/2007 = € 649,45.

Pensioni superiori al Trattamento Minimo Inps
Come abbiamo anticipato, in base alla nuova disciplina introdotta dalla art. 1, c.260 della l.145/2018 (Legge di Bilancio per il 2019), l’adeguamento è riconosciuto per fasce di importo complessivo dei trattamenti pensionistici al lordo, di cui il soggetto è titolare – c.d. cumulo perequativo, di cui all’ art. 34 della l. 448/1998 – rispettivamente nella misura del:
100% per trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il minimo Inps (da € 0 a € 1.522,26. Le pensioni di importo fino a € 1.522,26 avranno un incremento pari a € 16,74. Inoltre essendo prevista la norma di salvaguardia la rivalutazione spetta fino a concorrenza del predetto limite maggiorato, ossia, fino ad € 1.539;
97%~(= 1,067% dell’1,1%) per trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il minimo Inps e pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo (da € 1.522,27 a € 2.029,68). Per la norma di salvaguardia la rivalutazione spetta fino a concorrenza del predetto limite maggiorato, ossia, fino a € 2.051,33;
77%~(= 0,847% dell’1,1%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il minimo Inps e pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo (da € 2.029,69 a € 2.537,10). Per la norma di salvaguardia la rivalutazione spetta fino a concorrenza del predetto limite maggiorato, ossia, fino a € 2.558,58;
52%~(= 0,572% dell’1,1%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il minimo Inps e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo (da € 2.537,11 a € 3.044,52). Per la norma di salvaguardia la rivalutazione spetta fino a concorrenza del predetto limite maggiorato, ossia, fino a € 3.061,93;
47%~(= 0,517% dell’1,1%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il minimo Inps e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo (da € 3.044,53 a € 4.059,36.). Per la norma di salvaguardia la rivalutazione spetta fino a concorrenza del predetto limite maggiorato, ossia, fino a € 4.080,34;
45%~(= 0,495%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il minimo Inps e pari o inferiori a 9 volte il trattamento minimo (da € 4.059,36 a € 4.566,79). Per la norma di salvaguardia la rivalutazione spetta fino a concorrenza del predetto limite maggiorato, ossia, fino a € 4.589,38;
40%~(= 0,440%) per i trattamenti superiori a 9 volte il trattamento minimo Inps (dai € 4.566,80 in su).

Trattamenti assistenziali

v Pensione sociale = € 377,44 (corrispondenti ad un importo annuo di € 4.906,72)
v Assegno sociale = € 457,99 (corrispondenti ad un importo annuo di € 5.953,87)
v Assegni vitalizi = € 292,43 (corrispondenti ad un importo annuo di € 3.801,59)
v Invalidità civile parziale = € 285,66 (con limite di reddito personale di € 4.906,72)
v Invalidità civile totale = € 285,66 (con limite di reddito personale di € 16.814,34)
v Indennità di accompagnamento = € 517,84.

Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale

Il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell’assegno sociale nonché dell’assegno sostitutivo della pensione di invalidità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato agli incrementi della speranza di vita (art. 18, c. 4 della l. 111/2011).
Dal 1° gennaio 2019, il requisito anagrafico è pari a 67 anni.
Per i titolari di assegno sociale sostitutivo il limite reddituale personale è pari ad € 16.814, 34 (per gli invalidi totali) o pari ad € 4.906,72 (per gli invalidi parziali).

Importo aggiuntivo (art. 70, cc. aa 7 a 10, L. 388/2000)

L’importo aggiuntivo è attribuito nella misura di € 154,94 ed è riconosciuto in presenza di un reddito personale IRPEF che non superi i € 9.894,69, se il pensionato è solo, oppure di un reddito IRPEF di € 19.789,38, se il pensionato è coniugato.

Pensioni con Indennità Integrativa Speciale
L’indicizzazione è calcolata separatamente sull’indennità e sulla pensione.
L’importo della I.I.S. nel 2018 è pari a € 785,62, mentre la tredicesima mensilità è pari a € 765,62.

Cumulo delle pensioni ai superstiti con redditi del beneficiario (tab. F della legge 335/95)
La legge n. 335/95 stabilisce la riduzione della percentuale di reversibilità in presenza di determinati limiti reddituali del superstite, anch’essi adeguati a partire dal prossimo anno e di seguito riportati:
• – fino ad € 20.007,39 per cui non è prevista alcuna riduzione;
• – oltre € 20.007,39 e fino a € 26.676,52 per cui è prevista la riduzione del 25%;
• – oltre € 26.676,52 e fino a € 33.345,65 per cui è prevista la riduzione del 40%;
• – oltre € 33.345,65 per cui è prevista la riduzione del 50%.

Somma aggiuntiva, di cui all’art. 1, c. 1 della legge 127/07

v I limiti di reddito entro una volta e mezzo il trattamento minimo Inps, per il diritto alla Somma Aggiuntiva (cd. Quattordicesima mensilità), nel 2019 sono rispettivamente di:
1 € 10.003,70, limite di reddito entro cui la somma aggiuntiva spetta per intero;
2 €10.440,50, limite di reddito corrispondente alla prima fascia di contribuzione;
3 € 10.549,70, limite di reddito entro cui la somma aggiuntiva spetta per intero;
4 € 10.658,90, limite di reddito corrispondente alla prima fascia di contribuzione.

v I limiti di reddito entro una volta e mezzo e due volte il trattamento minimo Inps, per il diritto alla Somma Aggiuntiva, sono rispettivamente:

1 € 13.338,26, limite di reddito entro cui la somma aggiuntiva spetta per intero;
2 € 13.674,26, limite di reddito corrispondente alla prima fascia di contribuzione;
3 € 13.758,62, limite di reddito corrispondente alla seconda fascia di contribuzione;
4 € 13.842,26, limite di reddito corrispondente alla terza fascia di contribuzione.




ASSEGNI FAMILIARI e quote di maggiorazione per l’anno 2019

L’INPS, con circolare n. 125 del 28 dicembre 2018, ha fornito chiarimenti in materia di assegni familiari, indicando, sia i nuovi limiti di reddito familiare validi per la riduzione o cessazione della corresponsione degli assegni familiari o delle maggiorazioni di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi, i quali saranno applicati a partire dal 1° gennaio 2019.
Per assegno familiare, lo ricordiamo, si intende la misura a sostegno del reddito delle famiglie escluse dalla corresponsione degli Assegni al Nucleo Familiare (ANF).
Infatti, come precisato, le indicazioni contenute nella circolare n. 125 fanno riferimento a tale categoria di soggetti, ossia coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti. Mentre, le quote di maggiorazione della pensione continuano ad applicarsi ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi che non hanno diritto all’ANF.
Leggi:
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20125%20del%2028-12-2018.htm




LETTERA DI ANNAMARIA FURLAN ALLE ISCRITTE E AGLI ISCRITTI

Pubblichiamo la lettera della Segretaria Generale della CISL Anna Maria Furlan alle iscritte e agli iscritti.
letteraannamariafurlanalleiscritteeagliiscritti




BONUS ASILI NIDO

Dalle 10 di lunedì 28 gennaio sarà attivo il servizio online per richiedere il bonus asilo nido per il 2019.
Il contributo, fino a un importo massimo di 1.500 euro su base annua, può essere corrisposto, previa presentazione della domanda da parte del genitore, a beneficio di bambini nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2016 per contribuire al pagamento delle rette degli asili nido pubblici e privati autorizzati (cosiddetto contributo asilo nido) e in favore dei bambini di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari.
Leggi :https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52350




Pagamento delle pensioni: il calendario 2019

L’inps ha pubblicato il calendario 2019 con i giorni di pagamento delle pensioni, nella circolare INPS 27 dicembre 2018, n. 122.
I pagamenti di trattamenti pensionistici, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento per invalidi civili, rendite vitalizie dell’INAIL vengono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per gennaio, mese in cui l’erogazione viene eseguita il secondo giorno bancabile.
Leggi :https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52355