Pubblichiamo un articolo di Angelo Vivenza che chiarisce le modalità della cosiddetta quattordicesima.
Con la rata di luglio a circa 3milioni e 400mila pensionati verrà pagata una somma aggiuntiva chiamata quattordicesima mensilità. Istituita nel 2007, in seguito all’accordo Governo-Sindacati del 2016, questo beneficio economico è stato aumentato del 30% rispetto all’origine ed inoltre è stato innalzato il limite del reddito per poterlo percepire.
Pertanto a luglio 2020 otterranno questo importo aggiuntivo annuale ”una tantum” i pensionati che possiedono entrambi questi due requisiti:
1) Età: almeno 64 anni, sia per gli uomini che per le donne. Spetta anche nell’anno di complimento dell’età nella misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di età posseduti nell’anno in corso (compreso il mese di compimento), esempio: nato a luglio: spettano 6 dodicesimi del beneficio;
2) Per il 2020 il reddito personale complessivo annuo posseduto dal pensionato (il reddito del coniuge non conta) deve essere inferiore a 10.044 euro. Se il reddito è solo da pensione, questa non deve superare i 773 euro lordi al mese. Entro questo limite di reddito si percepiscono: a) 437 euro con 15 anni di contributi (18 per gli autonomi); b) 546 euro fino a 25 anni di contributi (28 per gli autonomi); c) 655 euro oltre i 25 anni (28 per gli autonomi). Con un reddito personale compreso tra 10.045 e i 13.392 euro (due volte il trattamento minimo) e con gli stessi anni di contribuzione sopraindicato, si percepiscono: nel primo caso 336, nel secondo 420 e nel terzo 504 euro.
L’importo che si percepisce, come indicato, varia in base al reddito che si possiede e al numero degli anni di contributi versati.
Per i titolari di pensione di reversibilità: gli anni di contributi versati dal defunto vengono valutati: al 60% se si tratta del coniuge e all’80% se oltre il coniuge vi è anche un figlio; 100% se i figli sono due; al 70% se vi è solo un figlio senza coniuge. Esempio: il defunto aveva versato 20 anni di contributi, e l’unico titolare di pensione è il coniuge, in questo caso si applica il 60%: pertanto, gli anni utili per la 14^ sono 12.
La 14^ mensilità non è prevista per le pensioni di natura assistenziale (assegno sociale, pensioni agli invalidi civili) ed ai titolari di pensione a carico delle casse private e dei liberi professionisti.
Angelo Vivenza