La Segreteria Nazionale FNP comunica che è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2019, il Decreto 15 novembre 2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che stabilisce “il valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell’aumento di perequazione delle pensioni spettante per l’anno 2019, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, nonché il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l’anno 2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2019”.
Alla luce di quanto disposto dal Decreto in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’indice da applicare per il calcolo della perequazione delle pensioni è determinato, in via previsionale, nella misura pari a + 0,4%, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
Per quanto riguarda invece il valore definitivo dell’indice di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2019, è confermato il valore del +1,1%, fissato in via previsionale lo scorso anno; in questo caso, nel mese di gennaio 2020, l’Inps non procederà ad alcun recupero a titolo di conguaglio sugli assegni pensionistici.
In attesa della pubblicazione della Circolare Inps relativa ai rinnovi delle prestazioni pensionistiche ed assistenziali per l’anno 2020, possiamo, in questa sede, riportare esclusivamente gli importi perequati al valore previsionale dello 0,4%, riferiti a:
• Trattamento Minimo Inps, pari ad € 515,06
• Pensione Sociale Inps, pari ad € 378,95
• Assegno Sociale Inps, pari ad € 459,82.