Legge di bilancio 2020. Alcune disposizioni in materia previdenziale e lavoro
Nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, Supplemento Ordinario n. 45/L, è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27 dicembre 2019, in vigore dal 1° gennaio 2020.
Di seguito riportiamo alcuni dei commi che riguardano la materia previdenziale di maggiore interesse per i pensionati tratti dalla circolare della FNP
c. 9 – Riduzione dei premi e contributi INAIL
Si estende all’anno 2022 l’applicazione del meccanismo di riduzione dei premi e contributi INAIL già previsto sia per gli anni 2019-2021 sia per gli anni 2023 e successivi.
cc. da 458 a 459 – Convenzioni tra Inps e OO.SS per conferimento di incarico a medici nell’ambito delle prestazioni di invalidità
Con effetti dall’anno 2021, l’Inps è autorizzato a stipulare con le OO.SS. di categoria apposite convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali a medici legali che operano per l’istituto di previdenza, al fine di assicurare il presidio delle funzioni relative all’invalidità civile. Il numero dei medici non dovrà essere superiore a 820 unità all’anno.
c.473 – Ape Sociale
Viene prorogata a tutto il 2020 la sperimentazione della cosiddetta Ape Sociale, consistente in un’indennità corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, ovvero 63 anni di età e che si trovino in particolari condizioni previste dalla normativa.
Conseguentemente, sono adeguati i termini e le scadenze attualmente previsti, per cui i soggetti aventi diritto possono usufruire dell’istituto presentando domanda di riconoscimento dell’indennità entro il 31 marzo 2020, o in alternativa entro il 15 luglio 2020.
Le domande presentate oltre i termini indicati e comunque non oltre il 30 novembre 2020, verranno prese in considerazione solamente in presenza di risorse finanziarie.
cc.474 e 475 – Lavori gravosi istituzione Commissione Tecnica
Con apposito Decreto, da adottare entro 30 giorni dall’uscita della presente legge, vengono istituite due Commissioni tecniche, una per lo studio della gravosità delle occupazioni e l’altra per l’analisi della spesa pubblica in materia previdenziale e assistenziale. Le Commissioni dovranno concludere i lavori entro il 31 dicembre 2020.
c. 476 – Proroga Opzione Donna
Viene estesa la possibilità di usufruire della cd. Opzione Donna alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, i 35 anni di contributi e i 58 anni di età, se dipendenti, o i 59 anni di età, se autonome. Per il personale della scuola e delle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), il termine ultimo di presentazione della domanda di cessazione dal servizio è posticipato al 29 febbraio 2020.
cc.477 e 478 – Perequazione dei trattamenti pensionistici
A modifica delle norme transitorie già vigenti e valide per il triennio 2019-2021, è introdotta la disciplina transitoria in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici. Pertanto per il periodo 2020-2021, la rivalutazione automatica, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34 della L. 448/98, è riconosciuta:
• a) al 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS;
• 1) al 77 % per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS;
• 2) al 52 % per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;
• 3) al 47 % per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;
• 4) al 45 % per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS;
• 5) al 40 % per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.
• Nell’applicazione delle suddette aliquote si prevede un meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate (cd. clausola di salvaguardia).
• Viene inoltre introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, una nuova disciplina a regime, in sostituzione di quella posta dall’art. 69 della l. 388/2000 e sempre secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
• La suddetta perequazione sarà applicata:
• a) al 100 % per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
• b) al 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
• c) al 75 % per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.
cc. 479 e 481 – Stanziamenti a favore dei Centri di assistenza fiscale e Patronati
A decorrere dall’anno 2020 sono stanziati 40 milioni di euro, al fine di consentire la presentazione della domanda di Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza anche attraverso i Centri di assistenza fiscale e i Patronati.
cc. 483 – 485 – Prestazioni creditizie e sociali
Riaperti i termini per l’iscrizione facoltativa alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali da parte dei pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di un trattamento pensionistico a carico della gestione speciale ex Inpdap, nonché dei dipendenti o pensionati delle amministrazioni statali, di cui al D. Lgs 165/01, che siano iscritti ad enti o gestioni previdenziali diversi dalla predetta gestione speciale e che alla data di entrata in vigore della disposizione in esame non siano già iscritti.
C.609- Revisione di stime di oneri nel settore pensionistico ed accantonamenti di spesa in bilancio
E’ prevista una riduzione, nella misura di 300 milioni di euro per il 2020, di 900 milioni di euro per il 2021 e di 500 milioni di euro per il 2022 , delle risorse iscritte in bilancio ai fini dell’attuazione di alcune norme concernenti il conseguimento della pensione anticipata in quota 100 o in base ai requisiti di sola anzianità contributiva; è altresì stabilito un accantonamento, per un importo equivalente, di alcune dotazioni di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di assicurare, di fronte alla suddetta riduzione , il rispetto dei saldi di finanza pubblica.