CONSAP è stata incaricata dal Ministero dello Sviluppo Economico della gestione degli indennizzi parziali a favore dei consumatori titolari di polizze vita affluite al Fondo rapporti dormienti ( art.1, comma 343 legge n. 266/05 ). Danneggiati dalle modifiche intervenute, con efficacia retroattiva, in materia di prescrizione.
Sono rimborsabili, fino ad un massimo del 50%, le polizze, il cui diritto sia maturato successivamente alla data 1° gennaio 2006 e lo stesso diritto si sia prescritto prima del 1° gennaio 2012 e che soddisfino tutti i requisiti previsti dal Settimo Avviso.
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https://www.consap.it/servizi-economia/fondo-polizze-dormienti/
Ecco in sintesi le condizioni:
– Evento (morte/vita) dell’assicurato o scadenza della polizza che hanno determinato a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente al 1° gennaio 2012;
– Rifiuto della prestazione assicurativa da parte dell’intermediario, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo rapporti dormienti;
– Non aver ricevuto alcun rimborso, anche parziale nell’ambito di uno dei precedenti sei avvisi di presentazione delle polizze dormienti.
Le nuove domande di rimborso possono essere presentate dal 15 giugno 2020 al 15 settembre 2020, attraverso il portale unico CONSAP, previa registrazione dei richiedenti.
Gli intermediari (compagnia assicuratrice, banche o altri soggetti che esercitano l’assicurazione sulla vita), sono tenuti al rilascio dell’attestazione -compilata in ogni sua parte- secondo il modello pubblicato sul sito sia del MES che di CONSAP.