BONUS SEGGIOLINI ANTI-ABBANDONO

Buone notizie per chi ha già acquistato e installato o per chi deve ancora acquistare il seggiolino anti-abbandono obbligatorio per i bambini sotto i 4 anni di età.
È stato, infatti, firmato nei giorni scorsi dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il decreto che “disciplina le modalità di attribuzione del contributo per l’acquisto o per il rimborso di parte del costo sostenuto per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono…”.
Il bonus ammonta a 30 euro ed è una sorta di sconto sul prezzo di acquisto. Nel caso in cui il costo del seggiolino sia inferiore a 30 euro il bonus sarà pari al prezzo pagato.
Il bonus viene erogato sotto forma di un buono di spesa elettronico.
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https://www.adiconsum.it/seggiolini-anti-abbandono-tutto-sul-bonus-di-30-euro/




REGIONALIZZAZIONE CODICE ANTEAS AI FINI SOTTOSCRIZIONE 5X1000

Con la presente vi informiamo che a seguito di decisioni vincolanti assunte a livello Nazionale, a decorrere dalla prossima campagna 5×1000 anno 2020, la sottoscrizione a favore di ANTEAS del 5×1000 sulle dichiarazioni fiscali dovrà essere realizzata sul NUOVO CODICE UNIFICATO REGIONALE ANTEAS
976 519 700 10

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Piero Ragazzini da oggi è il nuovo segretario generale Fnp

Cambio al vertice della Fnp Cisl. Dopo 10 anni con a capo Gigi Bonfanti, la federazione dei pensionati del sindacato di via Po, da oggi sarà guidata da Piero Ragazzini. La decisione è stata ufficializzata nel corso del Consiglio generale della Cisl Pensionati alla presenza della segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, e di tutta la segreteria.
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https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1125/piero-ragazzini-da-oggi-e-il-nuovo-segretario-generale-fnp/




CAF CISL :CAMPAGNA FISCALE 2020

Dal 24 febbraio il nostro CALL CENTER contatterà gli utenti per l’appuntamento 730.
Si potrà anche prenotare chiamando il numero 011 195065 o contattando la sede di riferimento negli orari di apertura.
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che è disponibile online il modello Redditi PF 2020.
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-31-gennaio-disponibile-online-il-modello-redditi-pf-2020




Bando di concorso 2020 – soggiorni primaverili presso le Case del Maestro (ex ENAM)

L’INPS il 31 gennaio u.s. ha bandito un concorso per i soggiorni primaverili, per il periodo
9 Aprile – 14 Aprile 2020 presso le seguenti Case di Soggiorno a favore degli iscritti in servizio e dei pensionati, dei loro coniugi, dei familiari, della gestione Magistrale (ex ENAM):
La durata del soggiorno è di sei giorni (cinque notti) ricompresi nel periodo sopra indicato, con pensione completa e servizi accessori.

La domanda di partecipazione va presentata dal soggetto richiedente esclusivamente per via telematica mediante l’apposita procedura on-line a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 3 febbraio 2020 e non oltre le ore 12,00 del giorno 17 febbraio 2020.

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https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53363




Riscatto Laurea ai sensi della L. n. 26/19 chiarimenti Inps

L’Inps con circolare n. 6 del 22 gennaio 2020, è intervenuta per fornire chiarimenti in ordine all’interpretazione della riforma che riguarda il meccanismo del “riscatto light” degli anni di studio universitario introdotto dal Dl. n. 4/2019, poi convertito in l. n. 26/2019.
Da quanto si evince dal testo del documento, viene esteso il diritto al beneficio del riscatto agevolato anche a coloro che hanno conseguito il titolo di studio prima del 1996 o sovrapposto a tale anno, a condizione che il lavoratore opti per il sistema di calcolo contributivo del proprio assegno pensionistico.
Fermo restando, come previsto dalla l. n. 335/1995, il soggetto interessato può esercitare l’opzione al contributivo qualora abbia meno di 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995, ma con almeno 15 anni di anzianità contributiva di cui almeno 5 nel sistema di calcolo contributivo.

Leggi la Circolare
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%206%20del%2022-01-2020.pdf




ANTEAS GOZZANO : FESTA DI CARNEVALE 20 FEBBRAIO

Ecco il manifesto

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CIRCOLARE FNP :Rinnovi trattamenti pensionistici e assistenziali INPS 2020

Con la circolare n. 147 dell’11 dicembre 2019, l’Inps ha pubblicato i rinnovi delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l’anno 2020, confermando a + 1,1% l’indice di rivalutazione definitivo per il 2019, mentre a + 0,4% quello previsionale per l’anno 2020 .
Come abbiamo evidenziato in più occasioni, l’Istituto previdenziale, prima della pubblicazione della legge di Bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019) e al fine di emettere in tempo, con la rata di gennaio 2020, i mandati di pagamento delle pensioni con i nuovi importi, ha indicato le percentuali di rivalutazione secondo quanto stabilito dalla precedente legge di Bilancio per il 2019 (art. 1, c. 260 della L. 145/2018) attribuendo, in particolar modo, il 100% ai trattamenti pensionistici fino a 3 volte il trattamento minimo Inps e il 97% a quelli tra tre e quattro volte il trattamento minimo.
Successivamente, la legge 160/2019 (art. 1 comma 477) ha introdotto per gli anni 2020-2021 una modifica della disciplina in materia di perequazione automatica estendendo il 100% anche ai trattamenti di importo complessivo fino a 4 volte il trattamento minimo Inps.
Di conseguenza, prossimamente l’ente di previdenza provvederà al conguaglio degli importi effettivamente dovuti per i trattamenti pensionistici che si collocano tra le 3 e le 4 volte il trattamento minimo.

Di seguito riportiamo gli importi dei trattamenti previdenziali ed assistenziali per il 2020 rivalutati:
• Trattamento Minimo INPS pensioni lavoratori dipendenti ed autonomi ed incrementi:
• Trattamento minimo = € 515,07 (incremento di € 2,06) corrispondente a € 6.695,91 lordi annui;
• Trattamento minimo con incremento di cui all’art. 5, c.5 della L. n. 127/2007 = € 651,51.

ü Pensioni superiori al Trattamento Minimo Inps
• In base disciplina introdotta dalla art. 1, cc. 477 e 478 della L.160/2019 (Legge di Bilancio 2020), l’adeguamento è riconosciuto per fasce di importo complessivo dei trattamenti pensionistici al lordo di cui il soggetto è titolare ( c.d. cumulo perequativo, di cui all’ art. 34 della l. 448/1998) rispettivamente nella misura del:
• 100% per trattamenti pensionistici complessivamente fino a quattro volte il minimo Inps (da € 0 a € 2.052,05). Per la norma di salvaguardia la rivalutazione spetta fino a concorrenza del predetto limite maggiorato, ossia, fino ad € 2.060,26;
• 77% (= 0,308% dello 0,4%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il minimo Inps e fino a 5 volte il trattamento minimo (da € 2.052,05 a € 2.565,05). Per la norma di salvaguardia la rivalutazione spetta fino a concorrenza del predetto limite maggiorato, ossia, fino a € 2.572,95.
• 52% (= 0,208% dello 0,4%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il minimo Inps e fino a 6 volte il trattamento minimo (da € 2.565,06 a € 3.078,07). Per la norma di salvaguardia la rivalutazione spetta fino a concorrenza del predetto limite maggiorato, ossia, fino a € 3.084,46;
• 47% (= 0,188% dello 0,4%%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il minimo Inps e fino a 8 volte il trattamento minimo (da € 3.078,08 a € 4.104,08.). Per la norma di salvaguardia la rivalutazione spetta fino a concorrenza del predetto limite maggiorato, ossia, fino a € 4.411,80
• 45% (= 0,180% dello 0,4%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il minimo Inps e fino a 9 volte il trattamento minimo (da € 4.104,09 a € 4.617,09). Per la norma di salvaguardia la rivalutazione spetta fino a concorrenza del predetto limite maggiorato, ossia, fino a € 4.625,40;
• 40% (= 0,160% dello 0,4%) per i trattamenti superiori a 9 volte il trattamento minimo Inps (dai € 4.617,10 in su).

• Trattamenti assistenziali

• Pensione sociale = € 378,44 (corrispondenti ad un importo annuo di € 4.926,35)
• Assegno sociale = € 459,83 (corrispondenti ad un importo annuo di € 5.977,79)
• Assegni vitalizi = € 293,60 (corrispondenti ad un importo annuo di € 3.816,80)
• Invalidità civile parziale = € 286,81 (con limite di reddito personale di € 4.926,35)
• Invalidità civile totale = € 286,81 (con limite di reddito personale di € 16.982,49)
• Indennità di accompagnamento = € 520,29.


• Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale
• Il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell’assegno sociale nonché dell’assegno sostitutivo della pensione di invalidità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato agli incrementi della speranza di vita (art. 18, c. 4 della l. 111/2011).
• Dal 1° gennaio 2020, il requisito anagrafico per il diritto all’assegno sociale resta confermato a 67 anni.
• Per i titolari di assegno sociale sostitutivo il limite reddituale personale è pari a € 16.982,49 (per gli invalidi totali) o pari a € 4.926,35 (per gli invalidi parziali).

• Importo aggiuntivo (art. 70, cc. da 7 a 10, L. 388/2000)

• L’importo aggiuntivo è attribuito nella misura massima di € 154,94 ed è riconosciuto in presenza di un reddito personale IRPEF, comprensivo delle sue pensioni, che non superi il limite di € 10.043,87 se il pensionato è solo, oppure, di un reddito IRPEF, comprensivo delle pensioni, che non superi il limite di € 20.087,73 se il pensionato è coniugato.

• Pensioni con Indennità Integrativa Speciale
• L’indicizzazione è calcolata separatamente sull’indennità e sulla pensione.
• L’importo della I.I.S. nel 2020 è pari a € 788,77, mentre la tredicesima mensilità è pari a € 768,77.

• Cumulo delle pensioni ai superstiti con redditi del beneficiario (tab. F della legge 335/95, art. 1, c. 41)
• La legge n. 335/95 stabilisce la riduzione della percentuale di reversibilità in presenza di determinati limiti reddituali del superstite, adeguati a partire dal 2020:
• – fino ad € 20.087,73 non è prevista alcuna riduzione;
• – oltre i € 20.087,73 e fino a € 26.783,64 è prevista la riduzione del 25%;
• – oltre i € 26.783,64 e fino a € 33.479,55 è prevista la riduzione del 40%;
• – oltre i € 33.479,55 è prevista la riduzione del 50%.

ü Cumulo degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario (tab. G della l. 335/95, art. 1, c. 42)
• In presenza di determinati redditi del beneficiario la legge 335/95 prevede la riduzione delle percentuali di invalidità. Dal 2020 sono così adeguati:
• fino a € 26.783,64 non è prevista alcuna riduzione percentuale;
• oltre i € 26.783,64 e fino a € 33.479,55 è prevista la riduzione del 25%;
• oltre i € 33.479,55 è prevista la riduzione del 50%.

• Somma Aggiuntiva, di cui all’art. 1, c. 1 della legge 127/07

• I limiti di reddito entro una volta e mezzo il trattamento minimo Inps, per il diritto alla Somma Aggiuntiva (cd. Quattordicesima mensilità), nel 2020 sono rispettivamente di:
• € 10.043,86, limite di reddito entro cui la somma aggiuntiva spetta per intero;
• €10.480,66 limite di reddito corrispondente alla prima fascia di contribuzione;
Ø € 10.589,86, limite di reddito entro cui la somma aggiuntiva spetta per intero;
4 € 10.699,06, limite di reddito corrispondente alla prima fascia di contribuzione.

• I limiti di reddito entro una volta e mezzo e due volte il trattamento minimo Inps, per il diritto alla Somma Aggiuntiva, sono rispettivamente:
• € 13.391,82 limite di reddito entro cui la somma aggiuntiva spetta per intero;
• € 13.727,82,26, limite di reddito corrispondente alla prima fascia di contribuzione;
• € 13.811,82 limite di reddito corrispondente alla seconda fascia di contribuzione;
4 € 13.895,82 limite di reddito corrispondente alla terza fascia di contribuzione.
• Infine, ricordiamo che nel 2020 l’importo minimo per il diritto alla pensione contributiva di vecchiaia (cd. Importo soglia di cui all’art. 1, c. 20 della L. 335/95) è di:
• € 551,80 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 5 anni di contribuzione accreditata e con un’età anagrafica inferiore a 65 anni;
• € 689,75 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contribuzione accreditata e con un’età anagrafica inferiore a 70 anni.
• Detti importi sono determinati moltiplicando la percentuale rispettivamente dell’ 1,20 (nel primo caso) o dell’1,50 (nel secondo caso) per l’importo mensile dell’Assegno sociale.