La FNP nazionale fa presente che in materia di pensionamento di vecchiaia, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2019 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze il quale dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all’art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall’ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, non sono ulteriormente incrementati”.
Oltre il requisito minimo contributivo dei 20 anni, resta pertanto confermato fino alla data 31 dicembre 2021 il requisito anagrafico dei 67 anni di età (per tutti) per maturare il diritto a pensione di vecchiaia.
Il medesimo requisito dei 67 anni di età è bloccato alla data del 31 dicembre 2021 anche al fine di richiedere l’assegno sociale.
Questo è quanto risulta dall’accertamento operato dall’ISTAT nell’ambito degli interventi in riferimento al graduale aumento degli incrementi della speranza di vita riguardo al sistema pensionistico.
Infine, è bene ricordare che, per quanto concerne il diritto al pensionamento anticipato viene confermato il blocco degli adeguamenti della speranza di vita fino al 31 dicembre 2026, il quale si acquisterà con la maturazione di un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
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