Con messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione dei permessi indicati dall’art. 33 della legge n. 104/1992 e del congedo straordinario previsto dall’art. 42 c. 5 del Dlgs. n. 151/2001 in particolare, nell’ambito dei cosiddetti “lavori a turni”, ossia quei lavori tipici di aziende a ciclo continuo, per tutti i giorni e per tutti i mesi, senza l’esclusione dei giorni festivi o di turni notturni.
Con il messaggio in esame, viene precisato che il permesso di cui si può usufruire deve essere considerato pari ad un unico giorno di permesso anche se il lavoratore svolge il proprio turno di lavoro nell’arco di 2 giorni solari. Inoltre, nell’ambito del lavoro part-time, in materia di riproporzionamento giornaliero dei permessi (L. 104/1992), la nuova normativa prevede: nel caso di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale i 3 giorni di permesso non andranno riproporzionati mentre nel caso di lavoro part-time di tipo verticale o misto, al fine di calcolare i giorni di cui possono fruire i lavoratori titolari di legge 104/1992, verrà applica la formula: orario di lavoro part-time/orario di lavoro a tempo pieno*3(giorni di permesso teorici).
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https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=52073&lang=IT
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