Pubblichiamo un articolo di Angelo Vivenza che chiarisce le modalità della cosiddetta quattordicesima.
Con la rata di luglio a circa 3milioni e 400mila pensionati verrà pagata una somma aggiuntiva chiamata quattordicesima mensilità. Istituita nel 2007, in seguito all’accordo Governo-Sindacati del 2016, questo beneficio economico è stato aumentato del 30% rispetto all’origine ed inoltre è stato innalzato il limite del reddito per poterlo percepire.
Pertanto a luglio 2020 otterranno questo importo aggiuntivo annuale ”una tantum” i pensionati che possiedono entrambi questi due requisiti:
1) Età: almeno 64 anni, sia per gli uomini che per le donne. Spetta anche nell’anno di complimento dell’età nella misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di età posseduti nell’anno in corso (compreso il mese di compimento), esempio: nato a luglio: spettano 6 dodicesimi del beneficio;
2) Per il 2020 il reddito personale complessivo annuo posseduto dal pensionato (il reddito del coniuge non conta) deve essere inferiore a 10.044 euro. Se il reddito è solo da pensione, questa non deve superare i 773 euro lordi al mese. Entro questo limite di reddito si percepiscono: a) 437 euro con 15 anni di contributi (18 per gli autonomi); b) 546 euro fino a 25 anni di contributi (28 per gli autonomi); c) 655 euro oltre i 25 anni (28 per gli autonomi). Con un reddito personale compreso tra 10.045 e i 13.392 euro (due volte il trattamento minimo) e con gli stessi anni di contribuzione sopraindicato, si percepiscono: nel primo caso 336, nel secondo 420 e nel terzo 504 euro.
L’importo che si percepisce, come indicato, varia in base al reddito che si possiede e al numero degli anni di contributi versati.
Per i titolari di pensione di reversibilità: gli anni di contributi versati dal defunto vengono valutati: al 60% se si tratta del coniuge e all’80% se oltre il coniuge vi è anche un figlio; 100% se i figli sono due; al 70% se vi è solo un figlio senza coniuge. Esempio: il defunto aveva versato 20 anni di contributi, e l’unico titolare di pensione è il coniuge, in questo caso si applica il 60%: pertanto, gli anni utili per la 14^ sono 12.
La 14^ mensilità non è prevista per le pensioni di natura assistenziale (assegno sociale, pensioni agli invalidi civili) ed ai titolari di pensione a carico delle casse private e dei liberi professionisti.
Angelo Vivenza
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.