La “nuova” IMU (cc. da 739 a 783, art. 1, L. n. 160/2019), che incorpora la TASI, si pone quindi in linea di continuità con il precedente regime.
Ai sensi del c. 762, i soggetti interessati dovranno continuare a effettuare il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
In generale, il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Ma, come disposto dal comma 762 e chiarito dal Mef con la Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020, relativamente al corretto computo dell’acconto in sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere sarà pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno dovrà essere eseguita, a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
Ricordiamo che il versamento dell’MU può essere effettuato con i modelli F24 o con bollettino di conto corrente postale.
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