La Segreteria Nazionale FNP CISL riporta le principali informazioni sulle voci che compongono il cedolino della pensione del mese di maggio 2020; il documento è scaricabile dal portale istituzionale dell’Inps mediante il PIN personale.
Data di pagamento della mensilità di maggio
In ragione dello stato di emergenza sanitaria nazionale connessa al COVID-19, continua la differenziazione delle date in cui saranno pagate tutte le prestazioni previdenziali e assistenziali:
A. Per coloro che hanno accreditato la pensione presso una banca o un istituto di credito, il pagamento sarà effettuato lunedì 4 maggio, primo giorno bancabile del mese;
B. per coloro che riscuotono la prestazione con qualunque modalità presso Poste Italiane SpA, anche per questa mensilità di maggio opera l’anticipo del pagamento, a far data 27 aprile, previsto dall’Ordinanza 19 marzo 2020, n. 652. Inoltre, Poste Italiane SpA ha scaglionato le presenze ai propri sportelli dei pensionati e/o delegati regolarmente autorizzati, che riscuotono in contanti le prestazioni, dal 27 al 30 aprile in base ad una turnazione alfabetica. Il pagamento in contanti o su libretto di risparmio postale resterà a disposizione per la riscossione per 60 giorni, a partire dal primo giorno bancabile del mese di riferimento. L’Istituto ricorda inoltre che, trattandosi esclusivamente di una anticipazione del pagamento, il diritto al rateo di pensione si matura comunque il primo giorno del mese. Di conseguenza, nel caso in cui, dopo l’incasso, la somma dovesse risultare non dovuta (ad es., per avvenuto decesso del titolare), l’Inps ne richiederà la restituzione;
C. per i titolari di un libretto postale di risparmio, di un conto banco Posta o di una Postpay Evolution, la mensilità di maggio sarà accreditata il 27 aprile p.v., con possibilità di regolare prelievo presso oltre 7mila sportelli bancomat ATM Postmat;
D. in virtù della Convenzione sottoscritta tra Poste e Arma dei Carabinieri, i cittadini di età pari o superiore a 75 anni, che vivono soli o lontano dai propri familiari, possono ottenere la consegna della pensione al proprio domicilio delegando al ritiro i Carabinieri;
E. in via eccezionale e transitoria, l’Inps ha infine autorizzato Poste Italiane S.p.A. ad effettuare il pagamento delle predette prestazioni in circolarità su tutto il territorio nazionale. Pertanto, le somme spettanti potranno essere riscosse anche in uffici postali diversi da quelli in cui è ordinariamente effettuato il pagamento della prestazione, purché muniti dei seguenti documenti: a) documento di identità; b) documento attestante il codice fiscale. L’autorizzazione del pagamento in circolarità è da ritenere valida fino al ripristino della completa funzionalità degli uffici postali e comunque fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria come disciplinata dalle ordinanze governative, al termine della quale saranno ripristinate le ordinarie procedure d’intesa tra l’Istituto e Poste Italiane S.p.A..
Titolari di assegno ordinario di invalidità in scadenza: pagamento in acconto
In relazione all’attuale stato di emergenza, che ha determinato la sospensione delle visite di conferma presso gli uffici medico-legali dell’INPS, per gli assegni ordinari di invalidità in scadenza nel mese di maggio viene comunque conservato il pagamento in via provvisoria, a condizione che il titolare abbia presentato la domanda di conferma. Successivamente, qualora il giudizio medico-legale non confermi la spettanza dell’assegno, questi acconti dovranno essere restituiti.
Debiti e crediti di natura fiscale
Anche sul cedolino di maggio alcuni pensionati potrebbero trovare dei conguagli di natura fiscale, derivanti da ulteriori operazioni di rideterminazione dei redditi imponibili delle prestazioni erogate nel 2019 da parte dell’Inps, per l’emissione della Certificazione Unica 2020.
Si ricorda che, in presenza di un conguaglio a debito di importo superiore a € 100, solo per i pensionati con importo annuo lordo complessivo fino a 18.000 euro vengono effettuate le trattenute con rate di pari importo fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).
Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2020.
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