L’Inps con circolare n. 6 del 22 gennaio 2020, è intervenuta per fornire chiarimenti in ordine all’interpretazione della riforma che riguarda il meccanismo del “riscatto light” degli anni di studio universitario introdotto dal Dl. n. 4/2019, poi convertito in l. n. 26/2019.
Da quanto si evince dal testo del documento, viene esteso il diritto al beneficio del riscatto agevolato anche a coloro che hanno conseguito il titolo di studio prima del 1996 o sovrapposto a tale anno, a condizione che il lavoratore opti per il sistema di calcolo contributivo del proprio assegno pensionistico.
Fermo restando, come previsto dalla l. n. 335/1995, il soggetto interessato può esercitare l’opzione al contributivo qualora abbia meno di 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995, ma con almeno 15 anni di anzianità contributiva di cui almeno 5 nel sistema di calcolo contributivo.
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https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%206%20del%2022-01-2020.pdf
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