Con la circolare n. 147 dell’11 dicembre 2019, l’Inps ha pubblicato i rinnovi delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l’anno 2020, confermando a + 1,1% l’indice di rivalutazione definitivo per il 2019, mentre a + 0,4% quello previsionale per l’anno 2020 .
Come abbiamo evidenziato in più occasioni, l’Istituto previdenziale, prima della pubblicazione della legge di Bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019) e al fine di emettere in tempo, con la rata di gennaio 2020, i mandati di pagamento delle pensioni con i nuovi importi, ha indicato le percentuali di rivalutazione secondo quanto stabilito dalla precedente legge di Bilancio per il 2019 (art. 1, c. 260 della L. 145/2018) attribuendo, in particolar modo, il 100% ai trattamenti pensionistici fino a 3 volte il trattamento minimo Inps e il 97% a quelli tra tre e quattro volte il trattamento minimo.
Successivamente, la legge 160/2019 (art. 1 comma 477) ha introdotto per gli anni 2020-2021 una modifica della disciplina in materia di perequazione automatica estendendo il 100% anche ai trattamenti di importo complessivo fino a 4 volte il trattamento minimo Inps.
Di conseguenza, prossimamente l’ente di previdenza provvederà al conguaglio degli importi effettivamente dovuti per i trattamenti pensionistici che si collocano tra le 3 e le 4 volte il trattamento minimo.
Di seguito riportiamo gli importi dei trattamenti previdenziali ed assistenziali per il 2020 rivalutati:
• Trattamento Minimo INPS pensioni lavoratori dipendenti ed autonomi ed incrementi:
• Trattamento minimo = € 515,07 (incremento di € 2,06) corrispondente a € 6.695,91 lordi annui;
• Trattamento minimo con incremento di cui all’art. 5, c.5 della L. n. 127/2007 = € 651,51.
ü Pensioni superiori al Trattamento Minimo Inps
• In base disciplina introdotta dalla art. 1, cc. 477 e 478 della L.160/2019 (Legge di Bilancio 2020), l’adeguamento è riconosciuto per fasce di importo complessivo dei trattamenti pensionistici al lordo di cui il soggetto è titolare ( c.d. cumulo perequativo, di cui all’ art. 34 della l. 448/1998) rispettivamente nella misura del:
• 100% per trattamenti pensionistici complessivamente fino a quattro volte il minimo Inps (da € 0 a € 2.052,05). Per la norma di salvaguardia la rivalutazione spetta fino a concorrenza del predetto limite maggiorato, ossia, fino ad € 2.060,26;
• 77% (= 0,308% dello 0,4%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il minimo Inps e fino a 5 volte il trattamento minimo (da € 2.052,05 a € 2.565,05). Per la norma di salvaguardia la rivalutazione spetta fino a concorrenza del predetto limite maggiorato, ossia, fino a € 2.572,95.
• 52% (= 0,208% dello 0,4%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il minimo Inps e fino a 6 volte il trattamento minimo (da € 2.565,06 a € 3.078,07). Per la norma di salvaguardia la rivalutazione spetta fino a concorrenza del predetto limite maggiorato, ossia, fino a € 3.084,46;
• 47% (= 0,188% dello 0,4%%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il minimo Inps e fino a 8 volte il trattamento minimo (da € 3.078,08 a € 4.104,08.). Per la norma di salvaguardia la rivalutazione spetta fino a concorrenza del predetto limite maggiorato, ossia, fino a € 4.411,80
• 45% (= 0,180% dello 0,4%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il minimo Inps e fino a 9 volte il trattamento minimo (da € 4.104,09 a € 4.617,09). Per la norma di salvaguardia la rivalutazione spetta fino a concorrenza del predetto limite maggiorato, ossia, fino a € 4.625,40;
• 40% (= 0,160% dello 0,4%) per i trattamenti superiori a 9 volte il trattamento minimo Inps (dai € 4.617,10 in su).
• Trattamenti assistenziali
• Pensione sociale = € 378,44 (corrispondenti ad un importo annuo di € 4.926,35)
• Assegno sociale = € 459,83 (corrispondenti ad un importo annuo di € 5.977,79)
• Assegni vitalizi = € 293,60 (corrispondenti ad un importo annuo di € 3.816,80)
• Invalidità civile parziale = € 286,81 (con limite di reddito personale di € 4.926,35)
• Invalidità civile totale = € 286,81 (con limite di reddito personale di € 16.982,49)
• Indennità di accompagnamento = € 520,29.
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• Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale
• Il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell’assegno sociale nonché dell’assegno sostitutivo della pensione di invalidità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato agli incrementi della speranza di vita (art. 18, c. 4 della l. 111/2011).
• Dal 1° gennaio 2020, il requisito anagrafico per il diritto all’assegno sociale resta confermato a 67 anni.
• Per i titolari di assegno sociale sostitutivo il limite reddituale personale è pari a € 16.982,49 (per gli invalidi totali) o pari a € 4.926,35 (per gli invalidi parziali).
• Importo aggiuntivo (art. 70, cc. da 7 a 10, L. 388/2000)
• L’importo aggiuntivo è attribuito nella misura massima di € 154,94 ed è riconosciuto in presenza di un reddito personale IRPEF, comprensivo delle sue pensioni, che non superi il limite di € 10.043,87 se il pensionato è solo, oppure, di un reddito IRPEF, comprensivo delle pensioni, che non superi il limite di € 20.087,73 se il pensionato è coniugato.
• Pensioni con Indennità Integrativa Speciale
• L’indicizzazione è calcolata separatamente sull’indennità e sulla pensione.
• L’importo della I.I.S. nel 2020 è pari a € 788,77, mentre la tredicesima mensilità è pari a € 768,77.
• Cumulo delle pensioni ai superstiti con redditi del beneficiario (tab. F della legge 335/95, art. 1, c. 41)
• La legge n. 335/95 stabilisce la riduzione della percentuale di reversibilità in presenza di determinati limiti reddituali del superstite, adeguati a partire dal 2020:
• – fino ad € 20.087,73 non è prevista alcuna riduzione;
• – oltre i € 20.087,73 e fino a € 26.783,64 è prevista la riduzione del 25%;
• – oltre i € 26.783,64 e fino a € 33.479,55 è prevista la riduzione del 40%;
• – oltre i € 33.479,55 è prevista la riduzione del 50%.
ü Cumulo degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario (tab. G della l. 335/95, art. 1, c. 42)
• In presenza di determinati redditi del beneficiario la legge 335/95 prevede la riduzione delle percentuali di invalidità. Dal 2020 sono così adeguati:
• fino a € 26.783,64 non è prevista alcuna riduzione percentuale;
• oltre i € 26.783,64 e fino a € 33.479,55 è prevista la riduzione del 25%;
• oltre i € 33.479,55 è prevista la riduzione del 50%.
• Somma Aggiuntiva, di cui all’art. 1, c. 1 della legge 127/07
• I limiti di reddito entro una volta e mezzo il trattamento minimo Inps, per il diritto alla Somma Aggiuntiva (cd. Quattordicesima mensilità), nel 2020 sono rispettivamente di:
• € 10.043,86, limite di reddito entro cui la somma aggiuntiva spetta per intero;
• €10.480,66 limite di reddito corrispondente alla prima fascia di contribuzione;
Ø € 10.589,86, limite di reddito entro cui la somma aggiuntiva spetta per intero;
4 € 10.699,06, limite di reddito corrispondente alla prima fascia di contribuzione.
•
• I limiti di reddito entro una volta e mezzo e due volte il trattamento minimo Inps, per il diritto alla Somma Aggiuntiva, sono rispettivamente:
• € 13.391,82 limite di reddito entro cui la somma aggiuntiva spetta per intero;
• € 13.727,82,26, limite di reddito corrispondente alla prima fascia di contribuzione;
• € 13.811,82 limite di reddito corrispondente alla seconda fascia di contribuzione;
4 € 13.895,82 limite di reddito corrispondente alla terza fascia di contribuzione.
• Infine, ricordiamo che nel 2020 l’importo minimo per il diritto alla pensione contributiva di vecchiaia (cd. Importo soglia di cui all’art. 1, c. 20 della L. 335/95) è di:
• € 551,80 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 5 anni di contribuzione accreditata e con un’età anagrafica inferiore a 65 anni;
• € 689,75 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contribuzione accreditata e con un’età anagrafica inferiore a 70 anni.
• Detti importi sono determinati moltiplicando la percentuale rispettivamente dell’ 1,20 (nel primo caso) o dell’1,50 (nel secondo caso) per l’importo mensile dell’Assegno sociale.
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