Con circolare n.117/2019, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’incumulabilità della “pensione anticipata Quota 100” con i redditi da lavoro ed alla valutazione dei periodi di lavoro svolto all’estero utili per il suo conseguimento.
In base a quanto dispone la normativa dell’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, per l’accesso alla “pensione anticipata Quota 100” è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente ma non dell’attività di lavoro autonomo (ad esempio, cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi, dall’iscrizione camerale, dagli albi professionali, chiusura della partita IVA, etc.), mentre la stessa “pensione anticipata Quota 100” non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
A far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti di età per la pensione di vecchiaia (attualmente fissati a 67 anni per la generalità dei lavoratori), la norma stabilisce l’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite tuttavia di 5.000 euro lordi annui (art. 14, c.3 del DL 4/2019).
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https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20117%20del%2009-08-2019.htm
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