Legge di Bilancio 2019 . Disposizioni in materia previdenziale e lavoro

cgil-cisl-uil-piemonte-2
MANIFESTAZIONE UNITARIA NAZIONALE CGIL CISL UIL 9 FEBBRAIO 2019 – ROMA,
gennaio 16, 2019
inps
Rivalutazione pensioni 2019 – Circolare INPS n. 122/2018
gennaio 16, 2019

Legge di Bilancio 2019 . Disposizioni in materia previdenziale e lavoro

fnpcisl_logo
image_pdfimage_print

Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre u.s., Supplemento Ordinario n. 62/L, è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2019, n. 145/18, in vigore dal 1 gennaio 2019.
Qui di seguito riportiamo un’analisi di alcuni commi che riguardano la materia previdenziale e il lavoro di maggiore interesse per i pensionati.
ARTICOLO 1:
C.255 – Fondo di copertura Reddito e Pensione di cittadinanza
Viene istituito un fondo a copertura del reddito e pensione di cittadinanza denominato ”Fondo per il reddito di cittadinanza “ con una dotazione pari a 7.100 milioni euro per il 2019,a 8.055 per il 2020 e a 8.317 per l’anno 2021. Il provvedimento viene pensato per dare un sostegno economico e all’inserimento sociale per quei soggetti a rischio di emarginazione dalla società e dal mondo del lavoro. Con appositi provvedimenti normativi si provvederà a dare attuazione agli interventi previsti.
C.256 – Fondo per la revisione del sistema pensionistico
Al fine di dare attuazione ad interventi in materia pensionistica con l’introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato( cd quota 100 ) e misure per incentivare assunzioni di lavoratori giovani, viene istituito un fondo con una dotazione pari a 3.968 milioni di euro per l’anno 2019, a 8.336 per il 2020, a 8.684 per il 2021, a 8.153 per il 2022, a 6.999 per il 2023 e a 7.000 milioni di euro per il 2024. Con appositi provvedimenti normativi ,nei limiti di spesa , si darà attuazione agli interventi previsti.
c.260 – Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici
Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo dell’art. 34 comma 1 della legge 448/98, è riconosciuta nella misura del:
• -100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il minimo Inps;
• -97% per trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il minimo Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo;
• -77% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il minimo Inps e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo;
• -52% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il minimo Inps e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo;
• -47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il minimo Inps e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo;
• -45% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il minimo Inps e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo;
• -40% per i trattamenti superiori a nove volte il trattamento minimo Inps.
• Su tutte le fasce l’aumento di rivalutazione viene attributo fino a concorrenza del limite maggiorato (cd. clausola di salvaguardia).
• Pertanto, come si evince, per il periodo 2019-2021 la rivalutazione viene rimodulata su sette scaglioni con percentuali di indicizzazione al costo della vita ridotte rispetto alla norma ( 388/2000) che sarebbe dovuta entrare in vigore.
C.261 – Riduzioni transitorie trattamenti pensionistici di importo elevato
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di cinque anni, i trattamenti pensionistici a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi,delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’AGO nonché della gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge 335/95 , i cui importi complessivamente sono superiori a 100.000 euro lordi annuali sono ridotti del:
• -15% per la parte eccedente il suddetto importo fino a 130.000 euro;
• -25% per la parte eccedente i 130.000 euro fino a 200.000 euro;
• -30% per la parte eccedente i 200.000 euro fino a 350.000 euro;
• -35% per la parte eccedente i 350.000 euro fino a 500.000 euro;
• -40% per la parte eccedente i 500.000 euro .
• Gli importi sono soggetti alla rivalutazione automatica secondo quanto stabilito dalla legge 448/98.
• La riduzione non si applica ai trattamenti liquidati con il sistema contributivo a quelli di invalidità, di invalità di cui alla legge 222/84,ai superstiti e a quelli riconosciuti a favore della vittime del terrorismo di cui alle leggi 466/80 e 206/04.
C.277 – Proroga pensionamento agevolato settore editoriale
Le disposizioni in materia dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici per il settore dell’editoria di cui all’art 1 comma 154 della legge 205/2017 vengono prorogate al 2023 con lo stanziamento di 1 milione di euro . Agli stessi soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento non si applicano le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita .
C. 534-535 – Infortuni domestici
Modificata la legge 493/1999 all’art. 7, c.3 nella parte in cui viene esteso l’obbligo di iscrizione all’assicurazione per la tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente, derivante dal lavoro svolto in via esclusiva in ambito domestico, alle persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni. Si riduce dal 27 al 16 per cento la percentuale per il riconoscimento dell’inabilità permanente nei casi di infortunio avvenuti in ambito domestico. Aumenta anche l’importo del premio assicurativo unitario a carico dei soggetti che passa da euro 12,91 a 24 euro annui, esenti da oneri fiscali.
Per quanto riguarda poi il riconoscimento delle prestazioni, la norma in esame aumenta inoltre il premio della polizza in relazione alla percentuale di inabilità permanente riconosciuta tra il 6 % e il 15 %. In questo caso viene corrisposta un’indennità una tantum di importo pari a trecento euro rivalutabile.
E’ altresì riconosciuto per gli infortuni in ambito domestico un assegno per assistenza personale continuativa (D.P.R. 1124/1965 art. 76).
Infine le risorse del Fondo sono annualmente destinate per la realizzazione, a cura dell’INAIL, di campagne informative di sensibilizzazione a livello nazionale finalizzate alla prevenzione.
Un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, stabilirà le modalità ed i temi di attuazione.