E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre 2018 il Decreto 16 novembre 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’indice da applicare per il calcolo della perequazione delle pensioni è determinato, in via previsionale, nella misura pari a + 1,1%, salvo conguaglio da effettuarsi il prossimo anno.
Per quanto riguarda invece il valore definitivo dell’indicizzazione delle pensioni per l’anno 2018, è confermato il valore percentuale dell’1,1, fissato in via previsionale lo scorso anno; in questo caso, nel mese di gennaio 2019, l’Inps non procederà ad alcun recupero a titolo di conguaglio sugli assegni pensionistici.
Attualmente, con tale valore previsionale di riferimento dell’1,1% per l’anno 2019, possiamo di seguito riferire solo gli importi, perequati, rispettivamente:
• del Trattamento Minimo Inps, pari ad € 513,00;
• della Pensione Sociale Inps, pari ad € 377,43;
• dell’Assegno Sociale Inps, pari ad € 457,98.
Per il resto, Invece, dovremo attendere la definizione, da parte del Governo, del sistema di calcolo di rivalutazione che prossimamente entrerà in vigore auspicando che, anche in ragione dei contenuti dell’Accordo 2016 sulle pensioni tra governo e sindacati, venga ripristinato il meccanismo di indicizzazione introdotto dalla l. 388/2000, ben più favorevole rispetto a quello attualmente in vigore (l. 147/2013).
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