Con la legge n. 388/00 (Finanziaria 2001), è stato introdotta la prestazione denominata “importo aggiuntivo”. Tale prestazione è nata in favore dei cosiddetti “incapienti”, ovvero coloro che, non versando al fisco, non possono usufruire degli sgravi fiscali.
Ai titolari di pensione il cui importo non ecceda il trattamento minimo INPS, e contestualmente soddisfino le condizioni reddituali richieste dalla legge, possono ottenere l’erogazione dell’importo aggiuntivo pari ad euro 154,94, il quale è erogato con la tredicesima mensilità.
Per usufruire dell’importo aggiuntivo è necessario quindi, che vengano rispettate determinate condizioni reddituali, la prima di queste riguarda l’importo del trattamento pensionistico, che deve essere pari all’importo del T.M. (per il 2018 pari ad 6.596,46 euro), al fine di ottenere l’importo aggiuntivo in misura intera, qualora l’importo del trattamento minimo è maggiorato della somma aggiuntiva l’importo aggiuntivo viene corrisposto in misura parziale purché non si ecceda l’importo di 6.751,40 euro, in tal caso la prestazione non spetta neanche in misura parziale, la seconda condizione attiene al limite di reddito complessivo del soggetto (individuale o coniugale) anch’essi maggiorati dell’importo aggiuntivo, in tale occasione l’INPS, preme a sottolineare che in caso in cui il pensionato sia coniugato, oltre il reddito coniugale, al fine di ottenere il diritto a percepire la prestazione deve essere rispettato il limite di reddito personale.
Chi fosse interessato può rivolgersi al patronato INAS presso le Sedi CISL
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