Indennità una tantum amianto
L’art. 1, c. 186 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha prorogato anche per gli anni 2018-2020 il riconoscimento dell’indennità una tantum, pari a 5.600 euro annui, a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia a seguito di esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto oppure a seguito di esposizione ambientale.
Il 24 aprile 2018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il decreto con cui sono state definite le modalità di erogazione agli aventi diritto dell’indennità una tantum da parte dell’INAIL .
I soggetti che intendono accedere alla prestazione una tantum possono presentare all’INAIL istanza attraverso apposita modulistica, corredata dalla documentazione amministrativa e sanitaria probante l’insorgenza della patologia.
Il decreto interministeriale introduce una novità per gli anni 2018-2020 per quanto riguarda gli eredi beneficiari della prestazione una tantum: la prestazione una tantum di 5.600 euro è riconosciuta direttamente agli eredi dei soggetti deceduti per esposizione all’amianto e ripartita tra gli stessi in egual misura e non più a domanda.
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