Indicizzazione pensioni 2018
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2017 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che stabilisce la perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2018 e il valore definitivo per l’anno 2017.
Pertanto, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2016 è determinata nella misura pari a +0,0% con decorrenza 1° gennaio 2017, mentre la percentuale di variazione per il calcolo delle pensioni per l’anno 2017 è determinata in misura pari a + 1,1% dal 1° gennaio 2018, salvo conguaglio da effettuarsi il prossimo anno.
Con la mensilità di gennaio 2018, l’Inps procederà al recupero della differenza negativa (-0,1%) tra il valore previsionale (0,3%) e quello definitivo (0,2%) della perequazione per l’anno 2015, limitatamente ai ratei corrisposti nel 2015.
Salvo diverse disposizioni di legge, ricordiamo che tale recupero, previsto per l’anno 2017, è stato rinviato al 2018 dal Decreto Mille Proroghe n. 244 del 30 dicembre 2016 (L. 19/2017).
Dal prossimo mese di gennaio 2018, dunque, i trattamenti previdenziali ed assistenziali saranno così rivalutati:
Trattamento Minimo Inps ed incrementi
- Trattamento minimo Inps € 507,42
- Trattamento minimo Inps con incremento di cui all’art. 5, comma 5, della L. n. 127/2007 € 643,86Ci preme ricordare che la Legge di Stabilità 2016 ha prorogato fino al 2018 l’applicazione della norma sull’indicizzazione degli assegni pensionistici, di cui alla legge 147/2013, per cui l’adeguamento è riconosciuto per fasce di importo complessivo dei trattamenti pensionistici, salvo la norma di salvaguardia:
Pensioni superiori al Trattamento Minimo INPS
- – 100% per le pensioni di importo pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo Inps;
- – 95% per quelle oltre le 3 volte e fino a 4 volte il trattamento minimo;
- – 75% per quelle superiori a 4 volte o pari e/o inferiori a 5 volte il trattamento minimo;
- – 50% per le pensioni oltre 5 e fino a 6 volte il trattamento minimo;
- – 45% per le pensioni superiori a 6 volte il trattamento minimo.
- Trattamenti assistenziali
- Pensione sociale € 373, 33
- Assegno sociale € 453,00
- Invalidità civile € 282,54
Cumulo delle pensioni ai superstiti con redditi del beneficiario (tab. F della legge 335/95)
- fino ad € 19.789,38 per cui non è prevista alcuna riduzione;
- oltre € 19.789,39 e fino a € 26.385,84 per cui è prevista la riduzione del 25%;
- oltre € 26.385,85 e fino a € 32.982,30 per cui è prevista la riduzione del 40%;
- oltre € 32.982,31 per cui è prevista la riduzione del 50%.Per effetto dell’accordo tra Governo e OO.SS. del 28 settembre 2016, l’importo della somma aggiuntiva è incrementato del 30% per i redditi non superiori a una volta e mezzo il minimo Inps; dal 2017 la somma aggiuntiva è estesa anche a chi ha un reddito compreso tra una volta e mezzo e due volte il trattamento minimo Inps.
- Nel 2018 i limiti di reddito entro una volta e mezzo il trattamento minimo Inps per il diritto saranno rispettivamente:
- Somma aggiuntiva, di cui all’art. 1, c. 1 della legge 127/07
- € 9.894,69 limite di reddito entro cui la somma aggiuntiva spetta per intero;
- € 10.331,49 limite di reddito corrispondente alla prima fascia di contribuzione (corresponsione importo pari a € 436,80);
- € 10.440,69 limite di reddito corrispondente alla seconda fascia di contribuzione (corresponsione importo pari a € 546,00);
- € 10.549,89 limite di reddito corrispondente alla terza fascia di contribuzione (corresponsione importo pari a € 655,20).
- Sempre nel 2018 i limiti di reddito entro una volta e mezzo e due volte il trattamento minimo Inps per il diritto saranno rispettivamente:
- € 13.192,92 limite di reddito entro cui la somma aggiuntiva spetta per intero;
- € 13.528,92 limite di reddito corrispondente alla prima fascia di contribuzione (corresponsione importo pari a € 336,00);
- € 13.612,92 limite di reddito corrispondente alla seconda fascia di contribuzione (corresponsione importo pari a € 420,00);
- € 13.696,92 limite di reddito corrispondente alla terza fascia di contribuzione (corresponsione importo pari a € 504,00).